Presidenzialismo. C’è il testo del Pd primo firmatario Vinicio Peluffo.

Nel Pd sta nascendo un fronte disponibile a scommettere sulla riforma del sistema elettorale sul modello francese, che significa elezione diretta del presidente della repubblica con un sistema a doppio turno. Di questo modello, è noto, se ne parla ormai dal 1997, dai tempi della Bicamerale, e nonostante negli ultimi tempi sia stato il Pdl il maggiore sponsor della riforma in realtà è stato il Pdl, ai tempi della Bicamerale, a far saltare l’accordo e a dire no al sistema elettorale francese. Nei prossimi giorni Pd, Pdl e Scelta civica, i tre azionisti di governo, torneranno a parlare di legge elettorale. Ci saranno molte proposte e ci sarà anche questa, che come detto è sponsorizzata da tutte la anime del Pd. Qui in basso il testo. I firmartari sono questi: Vinicio Peluffo (veltroniano), Roberto Giachetti (renziano), Enzo Amendola (dalemiano), Dario Parrini (renziano), Andrea Manciulli (dalemiano), Chiara Braga (area dem), Walter Verini (veltroniano), Antonio Misiani (bersaniano), Andrea Martella (veltroniano), Alan Ferrari (Area Dem).

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All’articolo 64 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti, commi:
      «Il candidato alla Presidenza della Repubblica risultato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti o che ha partecipato al ballottaggio è membro di diritto della Camera dei deputati per tutta la durata della legislatura in corso al momento dell’elezione.
      I regolamenti delle Camere definiscono lo statuto dell’opposizione con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di controllo e di garanzia».
Art. 2.
1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti».
Art. 3.
1. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».
Art. 4.
1. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
      Novanta giorni prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indìce l’elezione, che deve aver luogo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente la scadenza.
      Qualora gli ultimi tre mesi del mandato presidenziale coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi tre mesi della legislatura, i poteri del Parlamento sono prorogati e il Presidente della Camera dei deputati indìce, nei cinque giorni successivi a quello del giuramento, le nuove elezioni, che devono aver luogo tra il sessantesimo e il settantesimo giorno successivo.
      Le candidature sono presentate da un decimo dei parlamentari, da trecentomila elettori, da un decimo dei consiglieri regionali di almeno un sesto delle regioni ovvero da un numero di sindaci o di presidenti di Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che corrisponde almeno a un quindicesimo della popolazione secondo le modalità stabilite dalla legge.
      La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data dell’elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
      Il Presidente della Repubblica eletto assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente uscente o il giorno successivo alla proclamazione in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica.
      Il procedimento elettorale, la disciplina concernente i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge.
La legge prevede, altresì, disposizioni idonee a evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici».
Art. 5.
1. Il secondo comma dell’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indìce l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro tre giorni. L’elezione deve aver luogo tra il sessantesimo e l’ottantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o della dichiarazione di impedimento deliberata dalla Corte costituzionale».
Art. 6.
1. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Vigila sul funzionamento regolare dei pubblici poteri e assicura che l’indirizzo politico della Repubblica si svolga in conformità con la sovranità popolare, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. A tale scopo rivolge, nel mese di gennaio di ogni anno, un discorso al Parlamento riunito in seduta comune sullo stato della Repubblica»;
b) il decimo comma è abrogato.
Art. 7.
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo Ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
      La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi successivi alle elezioni delle Camere».
Art. 8.
1. L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo Ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina e la revoca del Primo Ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».
Art. 9.
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri.
      Qualora entro cinque giorni dalla revoca del Primo Ministro il Parlamento confermi la fiducia allo stesso, il Presidente della Repubblica decade e il Parlamento è sciolto. In tal caso si applica il terzo comma dell’articolo 85.
      Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri».
2. Agli articoli 93, 95, primo comma, e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo Ministro».
Art. 10.
1. All’articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Il Consiglio superiore della magistratura elegge il presidente tra i componenti designati dal Paramento»;
b) il quinto comma è abrogato.
Art. 11.
1. La prima elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto ha luogo entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro dieci giorni da tale data il Presidente della Camera dei deputati procede alla convocazione dei comizi elettorali.

2. Il Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è comunque sciolto di diritto il giorno dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Qualora sia già sciolto, la procedura elettorale è interrotta.
      3. Le successive elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono indette dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dal suo giuramento e devono aver luogo entro settanta giorni.
di Claudio Cerasa

(IL FOGLIO QUODITIANO)

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