Autorità dell’energia: Peluffo presenta interrogazione al Governo. (testo)

PELUFFO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha ripetutamente attaccato i sistemi efficienti di utenza (SEU) che il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ha introdotto per promuovere lo sviluppo dell’autoconsumo di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo;
a detta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, i SEU comporterebbero un’erosione del gettito degli oneri generali di sistema a causa del diritto di poter regolare detti oneri a valere sull’energia elettrica prelevata dalla rete, anziché sull’energia elettrica consumata;
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha dichiarato di voler segnalare al Governo e al Parlamento la necessità di introdurre modifiche normative finalizzate a eliminare il trattamento di favore che il legislatore ha previsto per i SEU;
la legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 33, comma 5, prevede che «… a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema […] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali»;
il comma 6 del medesimo articolo prevede che «Limitatamente alle RIU [Reti Interne d’Utenza]…, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione»;
il comma 7 del medesimo articolo prevede che : «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo»;
il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella versione modificata dal decreto legislativo n. 56/10, all’articolo 10, comma 2, ha previsto che, nel caso dei SEU, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas «provvede inoltre affinché la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema […], siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l’Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla dato di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell’accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
hanno una configurazione conforme allo definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t) [cioè alla definizione di SEU] o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico»;
a distanza di 4 anni dall’entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas non ha ancora dato attuazione alle disposizioni sopra riportate in quanto non ha mai stabilito in forma cogente che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema, siano determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali;
la mancata attuazione della legge n. 99 del 2009 fa sì che non solo le RIU, i SEU e i sistemi esistenti ad essi equiparati, ma anche tutti gli eventuali altri clienti che si producono l’energia elettrica in sito e non facenti parte delle predette categorie attualmente versino i corrispettivi di trasporto e gli oneri generali sull’energia elettrica prelevata dalla rete, anziché sull’energia elettrica consumata, comportando una riduzione della base imponibile su cui distribuire gli oneri generali di sistema;
l’inerzia dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha comportato e tuttora comporta una riduzione del gettito degli oneri generali di sistema che la stessa Autorità invece denuncia come effetto negativo dei soli SEU;
ad avviso dell’interrogante non si giustifica l’atteggiamento dell’Autorità indipendente che, mentre attacca la riduzione del gettito dovuta a configurazioni impiantistiche di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e cogenerazione consentita dalla legge, è la principale responsabile del mancato gettito derivante da benefici concessi a configurazioni impiantistiche che la legge ha stabilito di non agevolare;
inoltre non appare compatibile con le sue finalità istitutive il comportamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che non ha dato attuazione ad una disposizione di legge che avrebbe consentito di ridurre il costo dell’energia elettrica per i consumatori –:
a quanto ammonti il mancato gettito derivante dall’inerzia dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che, non attuando l’articolo 33, comma 5, della legge n. 99 del 2009, ha consentito un trattamento privilegiato a sistemi non efficienti e ha impedito ai consumatori di beneficiare di una riduzione del costo dell’energia elettrica;
quali iniziative intenda prendere il Governo a fronte della situazione sopra descritta. (4-00916)

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