Abbiamo approvato la legge per la tutela e la gestione #pubblica delle #acque
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PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE: riaffermato che l’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale e il diritto all’acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, si stabilisce che l’acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili. La gestione delle acque deve essere informata a numerosi criteri tra cui efficienza, solidarietà, responsabilità e sostenibilità; devono inoltre essere salvaguardate le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale; gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
L’erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana è considerata diritto umano. Prevista inoltre la priorità per il consumo umano rispetto agli “altri usi” del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ammissibilità degli altri usi dell’acqua solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano; uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa, al fine di garantire gli usi prioritari summenzionati; priorità, tra gli “altri usi”, per l’agricoltura e per l’alimentazione animale; favorire, per gli altri usi, l’impiego dell’acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia compatibilmente con le caratteristiche dell’acqua stessa.
TUTELA E PIANIFICAZIONE: i distretti idrografici, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque.
L’organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti territoriali ottimali, i quali sono individuati dalle Regioni tenendo conto dei princìpi dell’unità del bacino o del sub-bacino idrografico, nonché dell’uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini con disparità di disponibilità della risorsa.
DELEGA AL GOVERNO: prevista una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2016, per l’emanazione di un decreto legislativo1 contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d’azienda.
La delega prevede, tra l’altro, l’obbligo per le Regioni e le Province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, individuato in un minimo e un massimo e da determinare in concreto da parte delle Regioni e delle Province autonome. Il decreto legislativo dovrà definire altresì i criteri cui queste dovranno attenersi nell’attribuzione della concessione,
Il decreto legislativo definisce altresì i criteri nell’attribuzione della concessione nonché nella determinazione della sua durata, includendo prioritariamente l’obbligo di valutare gli interventi che offrono un miglioramento e un risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché una compensazione ambientale per gli enti locali interessati, considerando il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio «chi inquina paga» previsto dall’articolo 9 della direttiva 60/2000/CE.
L’autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza:
i punti di prelievo dell’acqua;
gli scarichi;
gli impianti di depurazione pubblici e privati.
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO: il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.
L’affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Una modifica a tale decreto prevede che «L’affidamento può avvenire anche in via diretta a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale».
Un’ulteriore modifica apportata alla vigente disciplina contenuta nell’art. 149-bis è l’introduzione di un nuovo comma 1-bis che impone all’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) di provvedere: alla verifica periodica dell’attuazione del piano d’ambito; almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica dell’attività svolta dal gestore del servizio, previa consultazione pubblica (tramite il sito web istituzionale) della durata di 30 giorni.
GOVERNO PUBBLICO DEL CICLO NATURALE E INTEGRATO DELL’ACQUA: il Ministero dell’ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca di dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuali.
I dati contenuti nella banca di dati sul servizio idrico integrato dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono resi pubblici e fruibili alla collettività, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: per quanto riguarda le norme relative al finanziamento non si prevede più il ricorso alla fiscalità generale, ma si stabilisce che questo sia finanziato dalla tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall’articolo 154 del codice dell’ambiente2, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «sblocca Italia», e dalle risorse europee appositamente destinate agli enti di governo d’ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Le citate risorse nazionali e comunitarie sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle reti idriche finalizzate al superamento della procedura di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue. Il citato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, ferme restando le finalità del Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall’ente di governo dell’ambito. Si prevede poi che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, volti a finanziare investimenti in materia ambientale, sono destinati in via prioritaria agli interventi sulla rete del servizio idrico integrato. Viene poi sostituito l’articolo 136 del codice dell’ambiente, prevedendo che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del codice stesso, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla dotazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche.
DIRITTO ALL’ACQUA, MOROSITÀ INCOLPEVOLE E RISPARMIO IDRICO: è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l’erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell’applicazione del criterio di progressività e dell’incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
Qui di seguito la mia dichiarazione di voto, a nome del Pd, a favore di un articolo della legge che accantona risorse per progetti di cooperazione internazionale che promuovano l’accesso all’acqua potabile nei paesi in via di sviluppo. Perchè il “aiutiamoli a casa loro” non sia solo un logan respingente o un modo facile di disenteressarsi delle contraddizioni del nostro pianeta. I contenuti di questo articolo erano in una mia proposta di legge firmata da molti colleghi e presentata a inizio legislatura