Presentata interrogazione al Governo sul sull’opportunità di aiuti attraverso il Fondo Strategico Italiano (FSI), a società che operano nel settore della Grande Distribuzione.(Testo)
PELUFFO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il fondo strategico italiano spa (FSI), creato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 maggio 2011, è una holding di partecipazioni il cui azionista strategico è la Cassa depositi e prestiti spa pubblica posseduta al 70 per cento dal Ministero dell’economia e delle finanze;
si apprende dalla stampa nazionale che il fondo strategico italiano ha siglato un accordo con Canova 2007 spa, holding di controllo del gruppo Finiper, diventando così azionista di 26 ipermercati a insegna «iper, La Grande I» e di 170 supermercati a insegna «Unes» e che il perfezionamento di tale accordo è previsto nel prossimo luglio 2013;
il fondo strategico italiano, come si rileva dalla presentazione del fondo presente sul sito internet http://www.fondostrategico.it, opera «acquisendo quote di minoranza in imprese di rilevante interesse nazionale che siano in equilibrio economico-finanziario e abbiano adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo» ;
con questa operazione il fondo strategico italiano dichiara di contribuire all’apertura dell’azionariato del gruppo ponendo le basi per la sua ulteriore crescita tramite consolidamento in un settore che, nel nostro Paese, è altamente frammentato e altamente concorrenziale;
la tendenza alla concentrazione della grande distribuzione organizzata (GDO), secondo dati costanti, corrisponde a un progressivo depauperamento del commercio di vicinato, che rappresenta un valore economico e sociale, soprattutto per le più piccole realtà regionali;
ai sensi dell’articolo 3 «oggetto strategico» dello statuto del fondo strategico italiano, si individua la possibilità per il fondo di assumere partecipazioni in società che «operino nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia, delle assicurazioni e dell’intermediazione finanziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi»;
nello stesso articolo si specifica che «i requisiti di cui sopra devono essere presenti e documentati al momento in cui l’operazione è deliberata dal consiglio di amministrazione della società» –:
sulla base di quali elementi si siano ritenuti sussistenti i requisiti di «rilevante interesse nazionale», di «equilibrio economico-finanziario» e di «adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo» nella società Canova 2007, al punto di sottoscrivere un aumento di capitale per una quota di minoranza qualificata fino al 20 per cento in Finiper;
se, a seguito dell’acquisto di tale quota del 20 per cento sia previsto un successivo aumento della quota di proprietà di Finiper posseduta dal fondo strategico italiano, con il conseguente apporto di capitali, segnatamente in considerazione del fatto che tale società sta attualmente operando in settori esterni a quello della grande distribuzione organizzata, quali i citati interventi nelle aree di Cascina Merlata e Arese;
se ritenga che il perseguimento di una logica di concentrazione nel settore della grande distribuzione organizzata sia effettivamente un valore cui mirare, anche in considerazione della contemporanea costante perdita di posti di lavoro nel commercio di vicinato e il conseguente impoverimento sociale e culturale dei centri storici cittadini e il vulnus arrecato alla libera concorrenza in un settore altamente frammentato come quello della grande distribuzione e della distruzione organizzata;
se, alla luce delle considerazioni sinora esposte, ritenga che l’operato del fondo sia stato in linea con la missione, gli obiettivi e, segnatamente, l’oggetto strategico del fondo stesso come sopra richiamato e, in particolare, a quale dei settori di intervento o delle fattispecie elencati all’articolo 3, comma 1, sia da ascrivere la società Canova 2007;
se i requisiti richiesti fossero presenti e documentati al momento in cui l’operazione è stata deliberata dal consiglio di amministrazione e se, in tal caso, sia stato acquisito dal consiglio di amministrazione il parere del comitato per gli investimenti e del comitato strategico previsti, rispettivamente, all’articolo 26 e all’articolo 27 del citato statuto di fondo strategico italiano spa. (4-00235)