Presentata interrogazione in commissione su canone speciale RAI

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06233
presentata da
VINICIO GIUSEPPE GUIDO PELUFFO
mercoledì 22 febbraio 2012, seduta n.590

PELUFFO, MARTELLA, ZUCCHI, MOTTA, SCARPETTI, PISTELLI, ANTONINO RUSSO, DE BIASI, MARCO CARRA, VIOLA, MARAN, VASSALLO, BOCCI, RUGGHIA, GRASSI, FLUVI, FRONER, PICIERNO, RIGONI, BRANDOLINI, GARAVINI, LARATTA, GINEFRA, LOVELLI, GIACHETTI, FIANO, BERNARDINI, DE PASQUALE, MATTESINI, CODURELLI, ESPOSITO, CENNI, FARINONE, COSCIA e PEDOTO. – Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell’economia e delle finanze.- Per sapere – premesso che:

l’articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «Salva Italia») ha previsto l’obbligo per le imprese e le società di indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione nel modello di dichiarazione dei redditi;

a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione, la RAI-Radiotelevisione Italiana spa ha provveduto ad inviare indistintamente a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, e altri) il bollettino postale per provvedere al pagamento dell’abbonamento speciale, specificando che lo stesso è dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di computer con collegamento alla rete internet, in quanto strumento «atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni» (articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246);

il canone speciale Rai deve essere corrisposto nel caso di attività commerciali, a scopo di lucro diretto o indiretto (decreto legislativo Lgt 21 dicembre 1944, n. 458) e a prescindere dall’utilizzo effettivo dello strumento;

l’obbligo del pagamento è stato affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 2002, con la quale la Consulta stabilisce la natura di tributo del canone, facendo discendere la sua obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento: «…il collegamento dell’obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell’apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall’estero (…), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone…»;

anche la Corte di cassazione a sezioni unite ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo «non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che le leghi il contribuente, da un lato, e l’ente RAI dall’altro (…), ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge» (sentenza n. 24010 del 20 novembre 2007);

la giurisprudenza ha fornito chiarimenti circa l’obbligatorietà della corresponsione del canone speciale, ma non ha risolto i dubbi interpretativi circa la legittimità della richiesta in relazione al possesso di strumenti che l’evoluzione della tecnologia ha reso atti o adattabili alla trasmissione dei programmi televisivi (computer, videofonini, apparecchi modem, e altro), né circa l’opportunità del pagamento qualora tali strumenti non fossero utilizzati a scopo di intrattenimento, ma perché funzionali all’attività di impresa;

già nel 2008, l’Agenzia delle entrate, sollecitata da una associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l’utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale RAI fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008 ha confermato la debenza del pagamento, ma si è dichiarata incompetente a risolvere la questione, in quanto l’individuazione specifica degli apparecchi avrebbe dovuto essere determinata dal Ministero delle comunicazioni (oggi la competenza in materia è del Ministero dello sviluppo economico). L’Agenzia ha successivamente provveduto ad inoltrare la richiesta all’amministrazione competente, senza tuttavia ottenere risposta;

l’introduzione dell’articolo 17 del decreto «Salva Italia» è finalizzato all’emersione delle situazioni illegittime in cui i soggetti si sono sottratti al pagamento del dovuto, ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbliga al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell’attività professionale o di impresa. In merito, si ricorda che, in taluni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l’adozione della posta elettronica certificata o l’obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e pubblica amministrazione;

in ragione delle difficile situazione economica, le richieste di pagamento avanzate dalla RAI alle imprese e società, in relazione all’uso di strumenti non tassativamente individuati ed a prescindere dall’effettivo uso che viene fatto di questi, appare un ulteriore ed ingiustificato aggravio a carico delle imprese -:

in che modo e con quale tempistica il Governo intenda procedere all’individuazione degli strumenti per l’utilizzo dei quali si debba corrispondere il canone speciale RAI;

attraverso quali iniziative di competenza il Governo, nelle more dell’adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, intenda sospendere gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla RAI-Radiotelevisione Italiana spa per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e, conseguentemente, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(5-06233)