Testo risposta interrogazione in Commissione: Sulle procedure di assunzione di personale dirigenziale per fronteggiare stati di emergenza.
Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde:
In relazione all’atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la legittimità di alcune procedure di assunzione adottate in seno al Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alle disposizioni Generali del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si fa presente quanto segue.
In via preliminare, è opportuno rammentare che l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, «al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste di intervento in tutti i contesti di propria competenza» ha espressamente autorizzato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo, finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento, del personale tassativamente indicato dalla disposizione in esame, quale:
a) il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia nell’ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008);b) il personale già destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;c) il personale in servizio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 3508 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006).
Il comma 2 dell’articolo 14 in esame demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’articolo 17 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. In attuazione di tali previsioni legislative, nel rispetto dei presupposti e dei limiti ivi indicati, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2010.
In particolare, l’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel prevedere una procedura straordinaria di reclutamento, articolata per titoli ed esame colloquio, ha fissato dei requisiti ulteriori per la partecipazione ad essa, oltre al prioritario ed inderogabile requisito soggettivo previsto del comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009 (incarico dirigenziale nell’ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008).
È, infatti, ammesso a partecipare il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbia compiuto almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile e titolare di un incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell’ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008, conferito entro e non oltre la data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 195 del 2009. Tale personale deve, inoltre, essere in possesso del requisito speciale previsto ai fini delle assunzioni del personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 35 decreto legislativo n. 165 del 2001 e non deve essere incorso nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Dall’esame delle norme di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009 risulta, quindi, evidente che si è in presenza di una procedura straordinaria di reclutamento, autorizzata e disciplinata nelle sue linee fondamentali espressamente e direttamente dalla legge, in deroga alle modalità ed ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. Pertanto, questa Amministrazione, tenuta a dare attuazione al dettato legislativo, ha correttamente avviato la procedura in esame nei confronti dei soli soggetti individuati dalla legge, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, non essendo peraltro consentita un’interpretazione estensiva della stessa, trattandosi di normativa speciale di natura eccezionale. Conseguentemente, un ampliamento del novero dei destinatari oltre il personale rientrante nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore è da ritenersi illegittimo.
In proposito, è opportuno rammentare che la stessa Corte costituzionale ha costantemente affermato che il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego alla quale può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
Coerentemente, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità di norme che affidavano la scelta dei dirigenti a criteri di selezione alternativi al concorso pubblico e volti a valorizzare esperienze interne all’amministrazione ovvero a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito della stessa (in tal senso, sentenze n. 159 del 2005, n. 205 del 2004, n. 517 del 2002, n. 141 del 1999, n. 1 del 1999, e, da ultimo, n. 100 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009), precisando, tuttavia, che tali deroghe possono ritenersi consentite a condizione, da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire la necessaria professionalità degli assunti e, dall’altro, che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali è consentito, all’ente pubblico, il ricorso alle procedure di selezione interne (v. sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n. 34 del 2004).
Alla luce di tali considerazioni, è di tutta evidenza che la procedura selettiva in esame si pone in linea con i principi normativi e giurisprudenziali vigenti in materia, trattandosi di una procedura straordinaria di reclutamento, volta all’acquisizione in via permanente di specifiche professionalità di personale di possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che già svolge funzioni dirigenziali in ragione della particolare e valutata qualificazione ed esperienza professionale maturata nell’espletamento di funzioni dirigenziali infungibili, in quanto inserite stabilmente nell’organizzazione strutturale del Dipartimento della Protezione civile e necessarie al conseguimento dei fini istituzionali.
Inoltre, l’espletamento di tale procedura selettiva non preclude, in coerenza con i suddetti principi, l’intenzione dell’Amministrazione di coprire le restanti vacanze di organico con ulteriori procedure concorsuali ai sensi dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Infine, per quanto concerne la copertura finanziaria della procedura di reclutamento in questione si rinvia a quanto espressamente previsto al riguardo dall’articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 26 del 2010. In proposito si precisa, altresì, che la disposizione in esame, approvata dal Parlamento e quindi specificamente valutata, anche sotto il profilo finanziario, dalle competenti Commissioni, non ha comportato ulteriori oneri rispetto all’originaria copertura finanziaria prevista dall’articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009, che rimane fissata in complessivi 8,02 milioni di euro, peraltro, già in origine non indirizzata a specifici contingenti di personale ma finalizzata esclusivamente all’onere complessivo delle assunzioni derivati dall’applicazione della norma stessa.